Obbligo di comunicazione preventiva per le prestazioni occasionali
Dal 21 dicembre 2021, l’avvio dell’attività in forma di prestazione occasionale ex art. 14, D.Lgs 81/2008 è oggetto di comunicazione preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, da parte del committente, mediante sms o e-mail (non pec). Il predetto obbligo interessa i rapporti di lavoro avviati dopo il 21.12.2021 o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso al 11.01.2022. In particolare, per i rapporti di lavoro:
- in essere al 11.01.2022, nonché per quelli iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati, la comunicazione va effettuata entro il 18.01.2022;
- avviati dal 12.01.2022 la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.
I soggetti obbligati sono esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
I rapporti interessati dalla norma sono quelli che coinvolgono i lavoratori autonomi occasionali mentre restano escluse dalla comunicazione le collaborazioni coordinate e continuative, i rapporti occasionali (ex voucher), le professioni intellettuali nonché la categoria dei rider.
La nuova comunicazione obbligatoria va inviata alla mail dell’Ispettorato territoriale competente in ragione del luogo ove viene svolta la prestazione. Gli indirizzi mail da utilizzare per gli ispettorati della regione FVG sono i seguenti
ITL.Trieste-Gorizia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Udine-Pordenone.occasionali@ispettorato.gov.it
La mail deve essere priva di allegati e contenere inderogabilmente (in mancanza dei quali è omessa): dati del committente e prestatore, luogo della prestazione, sintetica descrizione dell’attività, data inizio, presumibile arco temporale in cui può considerarsi compiuta l’opera o il servizio e compenso se stabilito al momento dell’incarico. Qualora il tempo indicato non sia sufficiente sarà obbligatorio effettuare una nuova comunicazione.
La sanzione è fissata da € 500 a € 2.500 per lavoratore per il quale la comunicazione sia stata ritardata o omessa. Inoltre possono essere:
- più di una nel caso in cui le comunicazioni omesse interessino più lavoratori;
- applicate anche nel caso in cui il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.
È possibile annullare o modificare una comunicazione trasmessa in qualunque momento antecedente l’inizio dell’attività del prestatore.