Nuove imprese a tasso zero
Il Decreto interministeriale Mise-Mef del 04.12.2020, ridefinisce la disciplina attuativa della misura “Autoimprenditorialità”, diretta a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile (under 36) o femminile (indipendentemente dall’età).
L’incentivo prevede la concessione di: finanziamenti agevolati a tasso zero di durata massima pari a 10 anni; contributi a fondo perduto; servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, per le sole imprese costituite da non più di 36 mesi. Le agevolazioni sono concesse, sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, gestita da Invitalia per tutto il territorio nazionale.
Sono destinatarie della misura le imprese dotate di tutte le seguenti caratteristiche:
- costituite da non più di sessanta mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- di micro e piccola dimensione;
- costituite in forma societaria e di cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni ovvero da donne indipendentemente dall’età.
Sono agevolabili i programmi di investimento, realizzabili su tutto il territorio nazionale, nei seguenti settori:
- produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
- fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone;
- commercio di beni e servizi;
- turismo ed attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi;
- innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative.
I programmi di investimento agevolabili devono essere finalizzati:
- alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti per le imprese costituite da non più di 36 mesi;
- alla realizzazione di nuove unità produttive ovvero al consolidamento ed allo sviluppo di attività esistenti attraverso l’ampliamento dell’attività, la diversificazione della produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo produttivo per le imprese costituite da più di 36 mesi.
I programmi di investimento devono:
- prevedere spese ammissibili di importo massimo di € 1,5 milioni al netto di IVA per le imprese costitute da non più di 36 mesi e di € 3 milioni per le imprese costitute da oltre 36 mesi;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche;
- prevedere una durata non superiore a 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
Sono agevolabili, con alcune differenze nelle singole voci a seconda che si tratti di imprese costituite da meno o oltre 36 mesi, le spese di acquisto di beni materiali e immateriali e servizi sostenute dopo la presentazione della domanda ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche:
- opere murarie e assimilate;
- macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica;
- programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
- acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso;
- consulenze specialistiche, nel limite del 5% dell’investimento ammissibile;
- oneri connessi alla stipula del contratto di finanziamento agevolato e oneri connessi alla costituzione della società;
- limitatamente alle imprese operanti nel settore del turismo e costituite da oltre 36 mesi, l’acquisto dell’immobile sede dell’attività, nel limite massimo del 40% dell’investimento complessivo ammissibile.
Per le imprese costituite da non oltre 36 mesi è ammissibile anche un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese dei beni materiali e immateriali, destinato all’acquisto di: materie prime, servizi e godimento di beni di terzi.
Le disposizioni del D.M. 04.12.2020 si applicano alle domande di agevolazione presentate a partire dalla data indicata nel provvedimento di prossima emanazione del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, che ne stabilirà criteri e modalità di esecuzione.