04.03.22

Nuova possibilità per la rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni societarie

L’articolo 29 del D.L. 17/2022 (c.d. Decreto “Energia”) ha riaperto i termini per procedere alla rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni, prevedendo l’innalzamento della misura dell’imposta sostitutiva al 14%, in luogo dell’11% previsto lo scorso anno. L’aumento dell’imposta sostitutiva, che va applicata sull’intero valore rivalutato, rende meno vantaggiosa l’agevolazione e, in alcuni casi, potrebbe addirittura essere più conveniente assolvere l’IRPEF sulla plusvalenza senza ricorrere alla rivalutazione.

Coloro che hanno già usufruito di questa agevolazione possono avvalersene di nuovo, recuperando l’imposta sostitutiva già versata. Tale possibilità è consentita anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente. Vale la pena di ricordare che il recupero è possibile solo se i beni oggetto della nuova rivalutazione sono riconducibili a quelli della precedente (Risposta a interpello n. 259/2019).

In alternativa allo scomputo di quanto già versato, è possibile chiedere il rimborso entro il termine di decadenza di 48 mesi che decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell’intera imposta sostitutiva dovuta, per effetto dell’ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata. L’importo del rimborso non può comunque essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore periziato.

Altro aspetto di novità riguarda la data entro cui si dovrà procedere al versamento dell’imposta sostitutiva e della perizia di stima, fissata per il 15 giugno 2022.

Si ricorda, infine, che possono beneficiare della rideterminazione esclusivamente le persone fisiche, le società semplici ed altre a questa equiparate, gli enti non commerciali, mentre restano sempre esclusi i titolari di reddito di impresa; possono essere oggetto di rivalutazione le partecipazioni (sia qualificate, sia non qualificate) e i terreni, sia agricoli che edificabili; per accedere alla rivalutazione è necessario che i beni siano posseduti alla data del 1° gennaio 2022.