Novità e conferme della Legge di Bilancio 2019
Detrazione IMU degli immobili strumentali
E' prevista a partire dal 01.01.2019 l’aumento dal 20% al 40% della deducibilità dal reddito d’impresa/lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali.
Aboliti Ace e super-ammortamento – Introdotta la c.d. “mini IRES” al 15%
Non sarà più fruibile l’agevolazione ACE che premiava, dal 2011, gli incrementi di patrimonio a seguito di utili lasciati in azienda e di conferimenti in denaro dei soci. Vengono solamente fatte salve le eccedenze di deduzioni inutilizzate al termine del 2018 che potranno essere impiegate per abbattere il reddito dei successivi esercizi.
Stessa sorte anche per il super-ammortamento al 130% degli investimenti in beni strumentali nuovi (diversi da quelli Industria 4.0); il super-ammortamento andrà quindi ad esaurirsi con i beni consegnati entro il 30.06.2019 per i quali entro il 31.12.2018 è stato effettuato l’ordine e pagato un acconto del 20%.
Queste due agevolazioni, il cui meccanismo di calcolo era abbastanza semplice, vengono sostituite, dal periodo di imposta 2019, da un incentivo consistente nella riduzione dal 24% al 15% dell’aliquota IRES (riduzione valida anche per il reddito delle imprese IRPEF) applicata a una quota parte dell’imponibile determinata da un complesso insieme di variabili che toccano gli utili destinati a riserva negli esercizi precedenti, gli ammortamenti sui nuovi investimenti e il costo dei dipendenti neoassunti.
L’importo agevolabile si determina assumendo il minore importo tra i seguenti due parametri:
A - l’utile dell’anno precedente (si parte con quello del bilancio al 31.12.2018) destinato a riserve diverse da quelle non disponibili;
B - la sommatoria tra “investimenti” e “costo del personale” assunto dal 01.10.2018. Questi due ultimi elementi, a loro volta, sono il risultato di ulteriori elaborazioni e confronti di valori che rendono il calcolo particolarmente complicato.
L’eccedenza del primo parametro sul secondo (o viceversa) consente di riportare a nuovo il relativo importo per aggiungerlo al corrispondente parametro dell’anno seguente. Quando invece entrambi i parametri superano l’imponibile IRES totale (o anche quando l’imponibile è negativo), tutta l’imposta viene applicata al 15% e si riporta a nuovo sia l’eccedenza del primo elemento (A) sia quella del secondo (B).
Ad esempio, se l’imponibile 2019 è di € 3.000, il parametro (A) è pari a € 3.500 e la sommatoria (B) ammonta a € 3.200, si liquiderà tutta l’IRES al 15% e si riporteranno al 2020 i seguenti importi: (A) per € 500 e (B) per € 200.
Proroga dell’iper-ammortamento, ma con aliquote differenziate
È confermata la proroga dell’iper-ammortamento, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive situate in Italia, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale secondo il modello “Industria 4.0”, di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 c.d. Legge di Bilancio 2017.
Gli investimenti devono essere effettuati:
- entro il 31.12.2019;
- o entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La maggiorazione spettante a partire dal 01.01.2019 risulta differenziata a seconda dell’ammontare COMPLESSIVO degli investimenti effettuati:
- per gli investimenti fino a € 2,5 milioni la maggiorazione è pari al 170% (in precedenza 150%);
- per gli investimenti da € 2,5 milioni a € 10 milioni la maggiorazione è pari al 100%;
- per gli investimenti da € 10 milioni a € 20 milioni: la maggiorazione è pari al 50%;
- oltre € 20 milioni: nessuna agevolazione.
Si sottolinea che per le imprese che entro il 31.12.2018 hanno corrisposto un acconto almeno del 20% e hanno ottenuto la conferma dell’ordine da parte del venditore, e la cui consegna del bene avvenga entro il 31 dicembre 2019, si rendono applicabili le precedenti regole con conseguente maggiorazione del 150% a prescindere dall’importo dell’investimento stesso.
Per i soggetti che fruiscono dell’iper-ammortamento è altresì confermata la proroga, per gli investimenti in beni immateriali strumentali (di cui all’Allegato B alla L. 232/2016 c.d. Legge di Bilancio 2017), del maxi-ammortamento, ossia dell’incremento del costo di acquisizione del 40%.
Al fine di usufruire delle predette maggiorazioni, il soggetto interessato deve produrre:
- la dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere/perito industriale attestante che il bene:
- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui alle Tabelle A/B allegate alla Finanziaria 2017;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Va evidenziato che restano applicabili le altre precedenti disposizioni, tra le quali ricordiamo che l’iper ammortamento non spetta per gli investimenti in fabbricati e costruzioni e in beni materiali strumentali con un coefficiente di ammortamento fiscale inferiore al 6,5%.
Estromissione dell’immobile dalla ditta individuale
Viene riproposta l’agevolazione fiscale per l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.
L’agevolazione, con effetto dal 01.01.2019 è riconosciuta agli immobili strumentali per natura e per destinazione posseduti alla data del 31.10.2018 e riguarda le estromissioni poste in essere dal 01.01.2019 al 31.05.2019.
L’agevolazione richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% calcolata sulla differenza tra il valore normale o il valore catastale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.
L’imposta sostitutiva deve essere versata nella misura del 60% entro il 30.11.2019 e del 40% entro il 16.06.2020.
Rivalutazione beni d’impresa
Viene riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2017 appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta. È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES/IRAP pari al 10%.
Il maggior valore dei beni può essere riconosciuto ai fini fiscali a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:
- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.
In caso di cessione/assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante-rivalutazione.
Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo IRES.
Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.
Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni
È confermata, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà/usufrutto;
alla data del 01.01.2019, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.06.2019 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima e al versamento dell’imposta sostitutiva che risulta ora fissata nelle seguenti misure:
- 11% (in precedenza 8%) per le partecipazioni qualificate;
- 10% (in precedenza 8%) per le partecipazioni non qualificate;
- 10% (in precedenza 8%) per i terreni.
Proroga bonus “Formazione 4.0”
È stato prorogato al 31.12.2019 il bonus “Formazione 4.0”, un credito d’imposta pari al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione per acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale “Industria 4.0” quali: big data e analisi dei dati, cloud e fog, computing, cyber security, sistemi cyber – fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
Il credito d’imposta in esame è riconosciuto fino ad un massimo annuo di € 300.000 per ciascun beneficiario per le citate attività di formazione pattuite con contratti collettivi aziendali/territoriali.
Estensione della cedolare secca alle locazioni commerciali cat. C/1
È stata estesa l’applicazione della cedolare secca ai contratti di locazione relativi ad immobili commerciali di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) con superficie non superiore a 600 mq.
In caso di scelta per la cedolare secca “commerciale”, va applicata l’aliquota del 21% alla base imponibile pari al 100% del canone risultante dal contratto di locazione.
La tassazione agevolata è riservata ai contratti di locazione stipulati nel 2019 aventi come soggetti locatori delle persone fisiche che operano come “privati” e non nell’esercizio di un’attività d’impresa/lavoro autonomo.
Considerata la natura commerciale dell’immobile locato, diversamente da quanto previsto per la cedolare secca degli immobili abitativi, i conduttori possono anche esercitare attività d’impresa.
È prevista una specifica disposizione antielusiva: il regime in esame non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019, qualora alla data del 15.10.2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
Modifiche al regime forfettario
La Legge di Bilancio 2019 riformula le disposizioni in tema di regime forfettario sia aumentando il limite dei ricavi/compensi ad € 65.000 sia modificando le condizioni di accesso.
Dal 01.01.2019 quindi la norma stabilisce il seguente limite dimensionale relativo al periodo di imposta precedente per poter accedere al regime fiscale in esame: ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente, ragguagliati ad anno, non superiori ad € 65.000.
Come nel regime previgente la base imponibile su cui calcolare l’imposta sostitutiva del 15% varia a seconda del settore di attività.
Con la Legge di Bilancio 2019 vengono abolite tutte le previgenti condizioni che dovevano essere rispettate per poter usufruire del regime forfettario: non vi sono più limiti per le spese sostenute per lavoro dipendente e nemmeno per il costo dei beni utilizzati.
Si rammenta che sono esclusi dall’applicazione del regime i seguenti soggetti:
- qualsiasi soggetto avente natura societaria o associativa e gli enti;
- coloro che applicano regimi speciali IVA anche solo per alcuna delle attività esercitate;
- i soggetti non residenti in Italia con eccezione di quelli residenti nell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni, a condizione che producano nello Stato italiano almeno il 75% del proprio reddito complessivo;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuino cessioni di fabbricati, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- i soggetti che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività individuale, partecipano a società di persone;
- i soggetti che contemporaneamente all’esercizio dell’attività individuale, controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’attività individuale;
- i soggetti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di:
- datori di lavoro con quali sono in corso i rapporti di lavoro;
- datori di lavoro con quali erano in corso rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta;
- soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.
Gli artigiani e commercianti che usufruiscono del regime forfettario possono optare per la riduzione del 35% dei contributi INPS dovuti dagli iscritti alla gestione commercianti e artigiani.
L’esercizio dell’opzione deve essere effettuata telematicamente e a pena di decadenza entro il 28 febbraio dell’anno per cui si intende optare per il regime agevolato: per il 2019, l’opzione deve essere esercitata entro il 28.02.2019.
Bonus edilizi prorogati al 2019
È stata disposta la proroga a tutto il 2019 delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica, di recupero del patrimonio edilizio, del bonus mobili ed elettrodomestici e del bonus verde.
Le detrazioni in esame sono fruibili a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni e vanno ripartite in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento.
Maggiori informazioni sull’argomento verranno trattate in una nostra prossima circolare in materia.