L’IVA dei beni significativi relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio
L’art. 7 L. 488/1999 stabilisce che sono soggette all’aliquota agevolata del 10% le seguenti prestazioni realizzate su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata:
a) manutenzione ordinaria;
b) manutenzione straordinaria;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo;
d) interventi di ristrutturazione edilizia.
Per i soli interventi di cui alle lettere a) e b) (manutenzione ordinaria e straordinaria) bisogna prestare attenzione ai c.d. “beni significativi” elencati nel D.M. 29.12.1999:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.
Nei casi di impiego dei predetti beni, forniti dallo stesso soggetto che effettua la prestazione, si applica l’aliquota ridotta:
- al valore della prestazione;
- al valore dei beni significativi sino a concorrenza del valore della prestazione.
Ad esempio:
- Corrispettivo intervento 3.600 euro
- Valore bene significativo: 2.000 euro;
- Valore manodopera: 1.600 euro;
- Somma assoggettata a IVA 10%: 3.200 euro pari alla manodopera di 1.600 euro ed all’importo del bene significativo sino a concorrenza del valore della prestazione;
- Somma assoggettata ad IVA 22%: 400 euro.
In pratica, se il valore dei beni significativi è pari o inferiore al 50% del costo complessivo dell’intervento, l’aliquota del 10% si applica all’intera prestazione, mentre se è superiore è necessario il calcolo sopra esemplificato.
La particolare disciplina sopra descritta riguarda solo i beni significativi utilizzati per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, in quanto per gli altri interventi si applica normalmente l’aliquota del 10% anche alla cessione di beni (anche significativi).
Per quanto attiene alle modalità di fatturazione, come precisato dalla circolare 15/E del 12 luglio 2018, nella fattura deve essere indicato separatamente il valore del bene significativo, anche qualora tutto il corrispettivo sia assoggettato alla medesima aliquota.