La non imponibilità dei trasporti internazionali
In base all’art. 9, co. 1, n. 2, D.P.R. 633/1972 sono non imponibili IVA i trasporti relativi a beni in esportazione/transito/importazione temporanea, nonché quelli relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile.
Serve premettere che l’art. 9 trova applicazione soltanto in caso di prestazioni di servizi rese nei confronti di committenti soggetti passivi stabiliti in Italia, in quanto prestazioni territorialmente ivi rilevanti, mentre in caso contrario anche i servizi di trasporto in esame rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 7-ter, co. 1, lett. a), D.P.R. 633/1972.
In sede di conversione del D.L. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, il Legislatore ha però aggiornato l’ordinamento nazionale, al fine di definire un ambito di applicazione della non imponibilità IVA dei trasporti internazionali più aderente e conforme alla normativa comunitaria.
In sostanza, per effetto del nuovo comma 3, le prestazioni di servizi di trasporto di beni territorialmente rilevanti in Italia relative alle operazioni internazionali costituiscono operazioni non imponibili IVA soltanto quando prestate nei confronti del soggetto esportatore, del titolare del regime di transito, dell’importatore, del destinatario dei beni o del prestatore dei servizi di spedizione/operazioni doganali.
Ciò comporta che sono imponibili IVA, ad esempio, le prestazioni di trasporto internazionale che il vettore principale (incaricato di trasportare i beni all’estero da un esportatore/importatore/in proprio) affida, in tutto o in parte, ad un vettore terzo (c.d. “sub-vettore”).
In tale contesto, pertanto, il vettore terzo è tenuto a fatturare con IVA i propri servizi, seppur trattandosi di trasporti internazionali.