14.01.22

Detrazione IVA per le variazioni da procedure concorsuali

Per le procedure concorsuali avviate dal 27.05.2021, è ora possibile procedere immediatamente all’emissione delle variazioni IVA in diminuzione, potendo così recuperare l’imposta non incassata dal cliente ben prima della chiusura della procedura stessa.

L’emissione della nota di variazione dev’essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA riferita all’anno di imposta di avvio della procedura.

In presenza di una dichiarazione di fallimento avviata nel periodo dal 27.05.2021 al 31.12.2021, la nota di variazione può quindi essere emessa al più tardi entro il 02.05.2022 e l’imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica.

Per le procedure avviate prima del 27 maggio 2021 continuano invece a valere le vecchie regole e quindi andrà fatto riferimento al momento di chiusura delle stesse, fermo il predetto termine per l’emissione della nota di variazione.  In ogni caso, il diritto alla detrazione dell’imposta non incassato non risulta precluso al creditore che non abbia effettuato l’insinuazione al passivo del credito corrispondente.