07.06.22

Dati delle operazioni con/da soggetti non residenti ed abolizione dell’esterometro

A decorrere dal 1° luglio 2022 – decorso il differimento di sei mesi (dal 1° gennaio al 30 giugno 2022), previsto dal D.L. 146/2021 – le informazioni relative alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia, andranno obbligatoriamente trasmesse tramite il Sistema di Interscambio telematico. 

Sia per le operazioni attive che per quelle passive, è confermata la possibilità di non trasmettere i dati qualora sia stata emessa una bolletta doganale di esportazione o importazione.

Per le altre operazioni con l’estero, invece, la comunicazione andrà effettuata con file in formato XML, già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.

La novità era prevista dall’art. 1, co. 1103, Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), il quale ha fissato le nuove regole su cui si basa la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate:

- nel caso di operazioni attive verso i soggetti non stabiliti in Italia, entro i normali termini fissati per l’emissione delle fatture che ne certificano i corrispettivi (dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione ricorrendo alla fattura differita);

- nel caso di operazioni passive ricevute da cedente o prestatore estero, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti (solitamente fattura cartacea o pdf) comprovanti l’operazione.

Appare dunque chiaro che le nuove regole sull’esterometro relativo alla fattura elettronica influenzeranno, seppur con modalità diverse, sia la gestione delle fatture attive sia quella delle fatture passive.

Come cambia la gestione delle fatture verso clienti esteri dal 1.7.2022

Nello specifico, dal 1° luglio 2022, diviene obbligatorio (e non più facoltativo) inviare allo SDI le fatture emesse verso clienti esteri, con il campo codice destinatario compilato con il valore “XXXXXXX”. Poiché la finalità è solo di natura contabile e lo SDI non provvederà alla consegna di dette fatture, rimane a carico dell’azienda emittente l’onere di consegnare ai propri clienti la fattura nella modalità usuale.

Come cambia la gestione delle fatture da fornitori esteri dal 1.7.2022

Diverso il discorso relativo alle fatture passive, che il fornitore estero continuerà a emettere secondo le modalità concordate tra le parti. In questo caso il soggetto passivo, che riceverà una fattura (cartacea, PDF o altra modalità elettronica di scambio) dal suo fornitore estero, dovrà generare un documento elettronico in formato XML e trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate tramite lo SDI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento, in tempo utile per poterne tener conto nella liquidazione IVA.

In particolare, il tipo documento (TD) da trasmettere dovrà essere uno dei seguenti:

- TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero (UE ed Extra-UE);

- TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari;

- TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, co. 2, D.P.R. 633/72, ovvero quando il cedente non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non si tratta quindi né di importazioni né di acquisti intracomunitari). 

Nel campo dovrà essere indicata la data di ricezione della fattura (o una data ricadente nel mese di ricezione).

I TD suddetti svolgono una duplice funzione: da un lato permettono di gestire gli obblighi di integrazione degli aspetti IVA sui documenti di acquisto dall’estero e, dall’altro, assolvono all’obbligo di trasmissione dei dati prima assolto tramite l’esterometro.

In caso di mancato invio si incorre nelle medesime sanzioni previste per l’omessa trasmissione dell’esterometro, ovvero 2 euro per ciascuna fattura entro il limite massimo di 400 euro per ciascun mese.

Integrazione fattura da Reverse Charge interno

Per le integrazioni delle fatture interne, soggette al regime del reverse charge, il cessionario/committente può effettuare attraverso lo SDI l’integrazione della fattura usando il tipo documento TD16.  In alternativa è ancora possibile integrare manualmente la fattura ricevuta, previa stampa e conservazione analogica della stessa.

Importante notare che i documenti di tipo TD17/TD18/TD19, emessi dal soggetto che effettua l’integrazione o emette l’autofattura, saranno recapitati dallo SDI solo allo stesso soggetto passivo che li ha emessi.