19.11.21

Contributo a fondo perduto grandi contribuenti: istanze entro il 13 dicembre 2021

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13.10.2021 è stato approvato il modello e le relative istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto previsto a favore dei soggetti che svolgono attività di impresa e di lavoro autonomo che hanno conseguito nel corso del 2019 ricavi o compensi compresi fra 10 e 15 milioni di Euro (categoria originariamente esclusa dai Decreti Sostegni e Sostegni-bis). I contribuenti che si trovano nelle condizioni previste dalla norma e dal decreto attuativo possono richiedere i contributi a fondo perduto con apposita istanza, da presentare esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 14.10.2021 e fino al 13.12.2021.

I soggetti interessati dal contributo potranno richiedere:

- il solo contributo Sostegni, spettante a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019;

- il solo contributo Sostegni-bis, spettante a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo fra il 01.04.2020 ed il 31.03.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo fra 01.04.2019 ed il 31.03.2020;

- entrambi i contributi di cui sopra, nel caso in cui siano rispettati i requisiti previsto per ogni singola fattispecie, quindi differenza fatturato medio 2020 e 2019 e differenza del fatturato medio 2020 e 2019 sfalsato di tre mesi.

Una volta verificato il possesso dei requisiti, per calcolare i contributi spettanti, la differenza fra le medie mensili viene moltiplicata per una percentuale specifica, a seconda dell’oggetto della domanda presentata:

- se viene richiesto esclusivamente il contributo Sostegni, l’importo è ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza fra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello del 2019, con un minimo di Euro 1.000 per le persone fisiche ed Euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore ad Euro 150.000;

- se viene richiesto esclusivamente il contributo Sostegni-bis, il contributo è pari al 30% della differenza fra l’ammontare medio mensile del fatturato dei corrispettivi del periodo 01.04.2020-31.03.2021 e quello del periodo 01.04.2019-31.03.2020. L’ammontare del contributo non potrà essere superiore ad Euro 150.000;

- se vengono richiesti entrambi i contributi, per entrambi la percentuale è pari al 20% della differenza dei fatturati di ogni singola fattispecie, quindi differenza fatturato medio 2020 e 2019 e differenza del fatturato medio 2020 e 2019 sfalsato di tre mesi. L’ammontare del contributo non potrà essere superiore ad Euro 150.000;

In sede di presentazione dell’istanza il contribuente potrà scegliere come desidera beneficiare del contributo, alternativamente:

- attraverso un accredito sul conto corrente indicato nell’istanza stessa (a tal fine è necessario indicare l’IBAN del conto corrente aziendale);

- attraverso un credito d’imposta da utilizzare in compensazione di altri tributi e contributi con le modalità ordinarie (quindi in F24 inviato tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate).

La scelta della modalità di erogazione indicata nell’istanza, sia per l’accredito in conto corrente sia per il riconoscimento del credito d’imposta, riguarda tutti i contributi a fondo perduto spettanti in base all’istanza e può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”. Successivamente a tale momento, il soggetto richiedente non potrà in alcun modo modificare la scelta.