25.01.22

Congedi parentali per figli in quarantena, DAD e figli con disabilità

A seguito della proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, è stato fissato a tale data il termine per la fruizione del congedo parentale SARS CoV-2, indennizzato al 50%.

Soggetti beneficiari
Il congedo parentale Covid-19 spetta ai lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro, per figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata

• della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio,
• dell’infezione da Covid-19 del figlio,
• della quarantena del figlio disposta dalla ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il congedo parentale SARS CoV-2 può essere fruito anche dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps.

Trattamento economico
Per il periodo di congedo in esame, al lavoratore spetta un’indennità a carico INPS pari al 50% della retribuzione.

Invio della domanda
La presentazione della domanda, già attiva nel portale dell’Istituto, va effettuata esclusivamente in via telematica, tramite:
• il portale web dell’INPS (www.inps.it), nell'ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali SPID di almeno di II livello, della CIE o della CNS;
• i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.