Bonus edilizi: dal 28 maggio 2022 indicazione del CCNL nei contratti e nelle fatture
Il c.d. “Decreto Sostegni-ter” (art. 23-bis, D.L. 21/2022) ha stabilito che la fruizione delle detrazioni/benefici fiscali per gli interventi edilizi è subordinata all’indicazione dei contratti collettivi di lavoro del settore edile nell’atto di affidamento dei lavori nonché nelle relative fatture.
In particolare, detrazioni/benefici fiscali per Superbonus 110% (art. 119 D.L. 34/2020), detrazione 75% per superamento e eliminazione di barriere architettoniche (art. 119-ter D.L. 34/2020), credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 D.L. 34/2020), opzione per sconto in fattura e cessione del credito (art. 121 D.L. 34/2020), bonus mobili (art. 16, co. 2, D.L. 63/2013), bonus verde (art. 1, co. 12, L. 205/2017) e bonus facciate (art. 1, co. 219, L. 160/2019), potranno essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse, in relazione all’esecuzione, verrà indicato che gli interventi sono eseguiti da datori che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ex art. 51 D.Lgs. 81/2015.
Non rientrano nell'ambito applicativo della norma gli interventi:
- diversi dai lavori edili indicati nell’allegato X del D.Lgs. 81/2008 (lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione/rinnovamento/smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura/cemento armato/metallo/legno/altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica/sistemazione forestale/sterro, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile, gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile);
- di importo complessivo inferiore a € 70.000;
- eseguiti senza l’impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti.
Alcune importanti precisazioni sono state poi fornite con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 del 27.05.2022:
- in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture, i benefici fiscali spetteranno comunque purché l’indicazione del CCNL sia presente nell’atto di affidamento dei lavori;
- tale obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor o si ricorra al sub-appalto.
Nella pratica potrebbe essere opportuno evidenziare l’inesistenza di dipendenti nell’atto di affidamento lavori e nelle fatture, ad esempio con una frase come “L’impresa dichiara di non avere lavoratori dipendenti e, di conseguenza, di non applicare i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ex art. 51 D.Lgs. n. 81/2015”. Inoltre, potrebbe essere utile anche aggiungere nel contratto la possibilità di cambiamento della situazione attuale: “Nel caso in cui, nel prosieguo degli interventi, si ritenga opportuno assumere lavoratori subordinati verrà data immediata comunicazione dell’indicazione del CCNL applicato”.